A tutti i titolari di concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi  inseriti nel mercato settimanale del venerdì, denominato ” Su Mercadeddu”, ivi compresi gli  esercenti la vendita quali imprenditoriproduttori agricoli , aventi scadenza entro il 31 dicembre  2020;  

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO Al SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8  DELLA L. 241/1990 FINALIZZATO AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO  SU AREA PUBBLICA (Al SENSI DELL’ART. 181, COMMA 4-BIS DEL D.L. N. 34/2020  CONVERTITO IN LEGGE N. 77/2020 E DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 67/26  DEL 31.12.2020).  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
RENDE NOTO  
La presente comunicazione, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/90, riguarda la verifica dei  requisiti per la procedura di rinnovo delle concessioni pluriennali per il commercio su area pubblica  prorogate, per legge, al 31/12/2020, e oggetto di rinnovo tacito per 12 anni (fino al 31.12.2032)Nello specifico, ai sensi dell’articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d.  legge di bilancio 2018), del decreto-legge n. 34/2020, articolo 81, comma 4-bis, le concessioni di  posteggio (ex decennali) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, la cui scadenza è state  prorogata più volte, da ultimo fino al 31 .12.2020, qualora non già rassegnate ai sensi dell’Intesa  sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012 (quindi se non già riassegnate tramite  bando pubblico e aventi scadenza successiva al 31 .12.2020), saranno rinnovate d’ufficio senza la  necessità che il titolare presenti domanda.  
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25.11 .2020 che approva le  “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree  pubbliche” ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge  n. 77 /2020, le suddette concessioni sono rinnovate per la durata di 12 (dodici) anni, previa verifica,  in capo ai concessionari, dei seguenti requisiti:  
– requisiti morali soggettivi di cui all’articolo 2 della L.R 18 maggio 2006, n. 5;  
– requisiti professionali (solo per il commercio su aree pubbliche del settore alimentare) di cui  all’art. 2 della L.R n.5/2006 citata;  
– iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio come impresa attiva nella  medesima tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.  
Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche finalizzate all’esercizio di:  
1) commercio su area pubblica e vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli su posteggio in  riferimento al mercato settimanale denominato Su Mercadeddu”, ad eccezione delle fiere o  manifestazioni temporanee calendarizzate previste dal vigente regolamento comunale per il  Commercio su aree pubbliche, per le quali il Comune di San Gavino Monreale procede 
all’assegnazione dei posteggi temporanei previa redazione, per ogni singola manifestazione, di  una graduatoria degli aventi diritto sulla base dei criteri di priorità previsti e dell’ordine cronologico  delle domande pervenute, previo pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico;  
Si precisa che il rinnovo delle concessioni di cui al presente avviso riguarda un elevato numero di  operatori commerciali, pertanto, anche per esigenze di celerità e semplificazione, si ravvisa  opportuno avvalersi della facoltà concessa dallarticolo 8, comma 3 della legge 241 /90,  comunicando l’avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni attraverso un avviso pubblico  generalizzato rivolto a tutti i soggetti titolari di concessione di posteggio su area pubblica rilasciato  sia dal Comune che da altra amministrazione, secondo le disposizioni vigenti alla data del rilascio,  e comunque avente valido titolo all occupazione del suolo che sono state oggetto di rinnovo tacito  nel corso degli anni, da pubblicare nella home page – sezione news del sito istituzionale del  Comune di San Gavino Monreale, nonché all’albo pretorio online.  
Nessuna comunicazione nominativa individuale verrà pertanto indirizzata ai titolari delle  concessioni oggetto di rinnovo, in modalità cartacea attraverso lo strumento della PEC.  
Si dispone altresì che i suddetti obblighi di informativa ai sensi dell’art. 8 della Legge 241 /90  devono intendersi assolti non solo nei confronti degli operatori del commercio su area pubblica  interessati ma anche nei confronti di potenziali controinteressati;  
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 67/26 del 31 .12.2020 (Allegati A e B) contenente  recepimento delle linee guida nazionali e modalità operative per il rinnovo delle concessioni su  area pubblica in scadenza al 31.12.2020;  
Richiamata la determinazione del Capo Settore Vigilanza n. 15 Sett del 29 04.2021 recante:  “Rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica in scadenza entro il 31 .12.2020.  Approvazione dell’avviso pubblico di comunicazione di avvio del procedimento”;  
Richiamati gli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  
Quanto sopra premesso,  
COMUNICA QUANTO SEGUE  
1) Con il presente avviso, a valere ad ogni effetto di legge quale avvio del procedimento ai sensi  dell’articolo 7 della legge n. 241 /1990, è dato avvio d’ufficio al procedimento di rinnovo delle  concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31/12/2020 per l’esercizio di commercio e  vendita di produttori agricoli;  
2) Trattandosi di procedimento avviato d’ufficio, non è richiesto nessun adempimento a carico  dell’operatore; pertanto i destinatari del presente avviso non devono inoltrare alcuna istanza,  comunicazione o DUA allo SUAPE del Comune per il tramite della piattaforma regionale o al  Servizio Attività Produttive del Comune di San Gavino Monreale;  
3) Le concessioni sono rinnovate con decorrenza dal 1 ° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, a  favore del titolare dell’azienda, anche nell’ipotesi in cui questa o un suo ramo siano stati conferiti in  gestione temporanea;  
4) Affinché il Comune possa dare seguito al rinnovo, è necessaria la verifica con esito positivo  delle seguenti condizioni e requisiti 

A) REQUISITI MORALI PER IL COMMERCIO ALIMENTARE E NON ALIMENTARE: Art. 2,  comma 1 legge 18 maggio 2006, n. 5 e ss.mm.ii